Festa del Piemonte

Consulta delle Elette

La Consulta delle Elette del Piemonte individua nel riequilibrio della rappresentanza un utile strumento per l'attuazione delle politiche di parità.

In particolare con molteplici iniziative, di formazione ed informazione, concorre a rendere le donne elette, valorizzandone il ruolo, punti di riferimento per il mondo femminile.

La Consulta inoltre promuove rapporti permanenti con le elette presenti sul territorio regionale e con gli altri Organismi di Parità, sia locali che nazionali che internazionali.

Informazioni

La Consulta delle Elette del Piemonte, è stata istituita con Legge Regionale n. 44 del 9 luglio 1996 quale organismo di promozione e valorizzazione della presenza delle donne nelle istituzioni elettive e nella vita politica.

La Consulta per la sua attività si avvale dei mezzi e del personale messi a disposizione dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale (Art. 7 dello Statuto della Consulta delle Elette, approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 416-11196 del 23 luglio 1997 e s.m.i.).

La Consulta delle Elette del Piemonte opera per mezzo:

  • Dell'Ufficio di Presidenza, composto da tutte le elette del Consiglio regionale, da dieci rappresentanti nominate dall'ANCI, di cui cinque rappresentanti delle Circoscrizioni. c inque rappresentanti nominate dall'UPP, cinque nominate dall'UNCEM e cinque nominate dalla Lega d elle autonomie locali (art.4 comma 1 dello Statuto). All'interno dell'Ufficio di Presidenza viene eletta la Presidente e due Vice Presidenti. Al fine di assicurare che la Presidenza sia espressione della pluralità delle forze politiche le consigliere regionali presentano all'Ufficio di Presidenza della Consulta una proposta di nomi per l'elezione sia della Presidente che delle due Vice presidenti (art. 5 comma 1 dello Statuto).
  • Dell'Assemblea delle Elette, composta dalle consigliere elette nelle Assemblee elettive di primo grado del Piemonte (Consiglio regionale, Consigli provinciali, comunali e circoscrizionali) nonché dalle Amministratrici nominate nelle Giunta degli Enti locali del Piemonte. Fanno anche parte dell'Assemblea delle Elette le Parlamentari nazionali ed Europee elette nelle circoscrizioni relative al Piemonte, le Consigliere regionali e provinciali di parità, le Presidenti delle Commissioni Pari opportunità e delle Consulte femminili (art.3 comma 1 dello Statuto ). Il diritto a far parte dell'Assemblea delle Elette si acquisisce all'atto dell'elezione, o della nomina e viene meno allorché cessi, per qualsiasi causa, la carica cui si è state elette, o nominate (art.3 comma 2 dello Statuto) . L'assemblea delle Elette è convocata dall' Ufficio di Presidenza e si riunisce almeno una volta all'anno (art.3 comma 3 dello Statuto).
Normativa
Composizione

Delegato alla cura dei rapporti con la presidenza della Consulta il presidente Stefano Allasia

Componenti "Ufficio di Presidenza"

Documentazione
Statuto

Deliberazione del Consiglio regionale n. 416-11196 del 23 luglio 1997 e s.m.i.

Articolo 1

Finalità della consulta

1. In attuazione della legge regionale 9 luglio 1996, n. 44, è istituita la Consulta delle elette della Regione Piemonte allo scopo di:

a) rendere le elette nelle Assemblee e negli organismi locali, nazionali ed europei, punti di riferimento per tutte le donne;

b) aumentare il numero delle elette ed accrescere e consolidare il contributo delle donne nella definizione degli strumenti giuridici che regolano la nostra società;

c)offrire informazione e collaborazione all'interno e all'esterno della Consulta stessa;

d) creare occasioni permanenti di formazione e di aggiornamento sull'amministrazione della Cosa Pubblica, rivolte a tutte le donne, elette e non, per promuovere la preparazione e la presenza femminile nella amministrazione e nella vita politica, ai sensi dell'art. 2, lettera d) della l.r. 44/1996;

e) determinare il coinvolgimento delle elette in tutte le iniziative comunali, provinciali, regionali, nazionali ed europee che si svolgono in Piemonte;

f) promuovere la presenza femminile negli organismi in cui le nomine sono determinate dalle Assemblee elettive;

g) agevolare i contatti con le Istituzioni;

h) valorizzare ruolo ed iniziative delle elette;

i) sviluppare sempre più in tutte le donne il senso della loro responsabilità verso il proprio Paese e verso la Società attraverso una partecipazione attiva alla vita politica ed amministrativa.

Articolo 2

Organi della consulta

Sono organi della consulta:

a) l'Assemblea delle elette

b) l'Ufficio di Presidenza

Articolo 3

L'Assemblea delle elette

1. L'Assemblea delle elette è formata dalle consigliere elette nelle assemblee elettive di primo grado del Piemonte (consiglio regionale, consigli provinciali, consigli comunali e consigli circoscrizionali) nonché dalle amministratrici nominate nelle Giunte degli enti locali del Piemonte.Fanno altresì parte dell'Assemblea delle elette le parlamentari nazionali ed europee elette nelle circoscrizioni relative al Piemonte, le consigliere regionali e provinciali di parità, le Presidenti delle commissioni pari opportunità e delle consulte femminili.

2. Il diritto a far parte dell'Assemblea delle elette si acquisisce all'atto dell'elezione o della nomina in Giunta e viene meno allorché cessi, per qualsiasi causa, la carica a cui si è state elette o nominate.

3. L'Assemblea delle elette è convocata dall'Ufficio di Presidenza e si riunisce almeno una volta all'anno.

4. L'Assemblea delle elette si articola in assemblee provinciali.

5. Spetta all'Assemblea:·

  • approvare lo statuto della Consulta e le relative modificazioni e proporlo all'approvazione del Consiglio regionale;
  • definire il programma annuale di attività della Consulta, su proposta dell'Ufficio di Presidenza;
  • presentare al Consiglio regionale una relazione annuale sulla situazione delle donne nelle assemblee elettive formulando proposte operative e riferendo sul lavoro svolto.

6. Alle riunioni dell'Assemblea delle elette sono invitate le rappresentanti delle associazioni femminili operanti sul territorio e le nominate negli organismi in cui le nomine sono determinate dalle assemblee elettive.

Articolo 4

L'Ufficio di Presidenza

1. L'Ufficio di Presidenza è composto da tutte le elette del Consiglio regionale, da dieci rappresentanti nominate dall'Anci, di cui cinque rappresentanti delle Circoscrizioni, cinque rappresentanti nominate dall'URPP, cinque rappresentanti nominate dall'UNCEM e cinque rappresentanti nominate dalle Lega delle autonomie locali, tra le elette o le nominate che operano negli enti elettivi del Piemonte.

2. Nel procedere alle designazioni, gli enti titolari del relativo potere devono tener conto delle diverse dimensioni territoriali e delle condizioni socioeconomiche degli enti locali del Piemonte.

3. La perdita dello status di eletta o di nominata comporta la decadenza dalla carica di componente dell'Ufficio di Presidenza. In tal caso, gli enti competenti alla designazione procedono all'immediata designazione della sostituta.

4. L'Ufficio di Presidenza viene comunque rinnovato ad ogni rinnovo del Consiglio regionale.

5. Spetta all'Ufficio di Presidenza:

  • dare attuazione al programma annuale di attività definito dall'Assemblea delle elette ai sensi del comma 4 dell'art. 1. A tal fine, l'Ufficio di Presidenza della Consulta formula specifiche proposte agli organi competenti del Consiglio regionale per l'assunzione delle relative deliberazioni;
  • tenere i rapporti con gli organi della Regione e con gli enti locali, nonché con enti e associazioni esterne, anche a livello europeo;
  • curare la raccolta e la diffusione, nelle forme più funzionali e in raccordo con gli uffici del Consiglio regionale, delle informazioni e della documentazione che possono essere utili alle elette per lo svolgimento del loro mandato;
  • istituire gruppi di lavoro, definendone compiti, durata e modalità di funzionamento e coordinarne l'attività.

6. L'Ufficio di Presidenza assume le decisioni a maggioranza di almeno i due terzi dei presenti.

Articolo 5

La Presidente e le due Vicepresidenti

1. La Presidente e le due Vicepresidenti della Consulta sono elette dall'Ufficio di Presidenza della Consulta stessa al proprio interno.Al fine di assicurare che la Presidenza sia espressione della pluralità delle forze politiche le consigliere regionali presentano all'Ufficio di Presidenza della Consulta una proposta di nomi per l'elezione della Presidente e delle due Vice Presidenti.

2. La Presidente e le Vicepresidenti cessano dalla carica:

a) in conseguenza della perdita dello status di eletta;
b) per cessazione del mandato dell'Ufficio di Presidenza ai sensi del comma 4 dell'art. 4;
c) a seguito di revoca da parte degli organismi che le hanno designate;
d) nelle ipotesi di cui alle lettere a) e c), gli enti competenti alla designazione procedono all'immediata sostituzione.

3. La Presidente convoca e presiede l'Assemblea delle elette e l'Ufficio di Presidenza, ne coordina l'attività e li rappresenta all'esterno.

4. Le due Vicepresidenti sostituiscono la Presidente in caso di sua assenza o impedimento. A tal fine, la Presidente designa alternativamente per un periodo di sei mesi una delle vicepresidenti a sostituirla.

Articolo 6

I gruppi di lavoro

1. La Consulta svolge di norma la propria attività attraverso la costituzione, con le modalità di cui all'art.4 comma 5 lett. d, di gruppi di lavoro.
Ogni gruppo di lavoro è coordinato da una delle componenti che tiene i contatti con l'Ufficio di Presidenza.

2. Possono essere chiamati a far parte dei gruppi di lavoro esperti/e esterni/e alla Consulta.

Articolo 7

Sede e strutture di supporto

1. La consulta delle elette ha sede presso il Consiglio regionale del Piemonte e si avvale per la sua attività dei mezzi e del personale messo a disposizione dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

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Informativa privacy

Settore Organismi consultivi e osservatori

Nominativo

Daniela Gianna Bartoli

Segreteria Consulta delle Elette

Segreteria
Nominativo

Santina Greco, Laura Dellocchio

Sede

via Alfieri, 15 - 10121 Torino
Uffici: Via Arsenale, 14 - 10121 Torino